Il Tribunale dell’Unione europea, con la Sentenza nella causa T-628/20, ha stabilito che il fondo di sostegno alla solvibilità delle imprese strategiche spagnole che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19 è conforme al diritto dell’Unione.
Infatti, l’obiettivo del regime di aiuti in questione soddisfa i requisiti della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Pertanto, detto regime non viola il principio di non discriminazione e l’articolo 18, primo comma, TFUE.
In particolare, il Tribunale conferma che:
- da un lato, l’obiettivo del regime di cui trattasi soddisfa i requisiti posti dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dal momento che esso mira effettivamente a porre rimedio al grave turbamento dell’economia spagnola causato dalla pandemia di Covid-19. Inoltre, il criterio dell’importanza strategica e sistemica dei beneficiari dell’aiuto riflette effettivamente l’obiettivo dell’aiuto in questione;
- dall’altro, la limitazione del regime di cui trattasi alle sole imprese non finanziarie che hanno un’importanza sistemica o strategica per l’economia spagnola, stabilite in Spagna e aventi i loro principali centri di attività nel suo territorio, è sia adeguata che necessaria per conseguire l’obiettivo di porre rimedio al grave turbamento dell’economia della Spagna.
Tale approccio, conclude il Tribunale, è coerente con l’obiettivo del regime volto a porre rimedio al grave turbamento dell’economia spagnola in una prospettiva di sviluppo di quest’ultima a medio e a lungo termine.