Con sentenza del 12 febbraio 2015, n. 2762, la Corte di Cassazione, confermando l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010), ha ribadito come, in caso di contratto autonomo di garanzia, non trova applicazione la norma dell’art. 1957 cod. civ. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio della obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell’obbligazione di garanzia e quella dell’obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l’accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un’obbligazione di garanzia autonoma.
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