La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19532 del 30 settembre 2015, torna sul tema della risoluzione del contratto di leasing per ribadire il principio secondo cui al leasing traslativo si applicano in via analogica le disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà e non già quanto previsto dall’art. 1458 c.c..
Il leasing traslativo, infatti, diversamente dal leasing di godimento, è finalizzato all’acquisto del bene e, in tale ottica, i canoni non possono essere considerati come un corrispettivo per il godimento della res ma, bensì, come restituzione rateizzata del finanziamento all’acquisto.
Ne consegue che, nei casi in cui il leasing sia finalizzato all’acquisto del bene, la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, si estende ai canoni già riscossi, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre all’eventuale risarcimento del danno.