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Giurisprudenza

Al fine della sussistenza del collegamento negoziale tra compravendita e credito al consumo è irrilevante l’inesistenza della clausola di esclusiva

25 Novembre 2016

Gilda Avena, Avvocato e Dottoranda di Ricerca in Imprese Mercati e Consumatori presso l’Università Roma Tre

Cassazione Civile, Sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000

Di cosa si parla in questo articolo

Sussiste una ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale tra compravendita e credito al consumo, a prescindere dalla c.d. clausola di esclusiva nel contratto tra fornitore/venditore e finanziatore. È demandato al giudice di individuare, in applicazione dei principi generali, gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

 

Con la sentenza n. 19000, pubblicata il 27 settembre 2016, la terza sezione civile della Corte di Cassazione cassa con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Roma ed enuncia il principio di diritto in virtù del quale ricorre un ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale tra contratto di credito al consumo e compravendita ed è, pertanto, irrilevante l’inesistenza di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita di un’autovettura per inadempimento del venditore, ma non anche la risoluzione del contratto di finanziamento stipulato dal compratore ritenendo non esperibile l’azione ex art. 125 comma 4 TUB, poi trasfuso nell’art. 42 codice consumo, attesa la mancanza della clausola di esclusiva nel rapporto tra finanziatore e fornitore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe citata, ha ribadito un suo precedente orientamento secondo il quale ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile “ratione temporis, tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori(cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 20477 del 29/09/2014).

In tema di credito al consumo, nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, l’azione diretta del consumatore contro il finanziatore, prevista dall’art. 125, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario applicabile “ratione temporis”, poi trasfuso nel testo dell’art. 42 codice del consumo, si aggiunge alle comuni azioni contrattuali per le quali non vigono le condizioni stabilite da detta norma, spettando al giudice, in applicazione dei principi generali, individuare gli effetti del collegamento negoziale istituito per legge tra il contratto di finanziamento e quello di vendita.

Invero la Corte precisa che l’art. 42 codice consumo, nella parte in cui subordina l’azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore alla sussistenza di un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore, può essere disapplicato alla luce della direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22 dicembre1986, a seguito della interpretazione fatta dalla Corte di Giustizia, con la sentenza del 23 aprile 2009, emessa nella causa C-509/07.

Secondo questa decisione, infatti, l’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, previsto dall’art. 42 cod. consumo, non è presupposto necessario del dirittodel consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

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