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Editoriali

Alcune considerazioni sul disegno di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali

23 Febbraio 2017

Luciano Panzani

già Presidente Corte d’Appello di Roma

Di cosa si parla in questo articolo

Il disegno di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali a suo tempo elaborato dalla Commissione Rordorf è stato approvato dalla Camera ed attende ora l’approvazione del Senato, peraltro non sicura alla luce delle incerte sorti della legislatura. Esso mantiene i tratti fondamentali della riforma suggerita dalla Commissione ministeriale, anche se nel corso dei lavori parlamentari ha subito alcune modificazioni. La più importante è lo stralcio della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che priva la riforma di una parte certamente fondamentale, ma che era inevitabile alla luce dei dissensi emersi sulle sorti di questa procedura che taluno voleva conservare con i tratti attuali ed altri intendeva invece ridimensionare, se non sopprimere.

I limiti di spazio impediscono di dar conto di tutte le numerose novità. Segnaliamo la delega al Governo per la riscrittura organica della legge fallimentare, partendo dai tratti fondamentali della riforma Vietti del 2005-2006, e quindi con il coordinamento delle vecchie norme del 1942 con quelle successivamente emanate, l’introduzione di una disciplina dell’insolvenza di gruppo ormai indispensabile dopo la sua adozione anche a livello europeo, la previsione della c.d. procedura di allerta che imponendo al debitore di comparire avanti all’organismo di composizione della crisi presso le camere di commercio a seguito di segnalazione dei sindaci, delle società di revisione, degli enti previdenziali e dell’agenzia delle entrate, favorirà la soluzione anticipata della crisi ed impedirà di finanziarsi con il mancato pagamento di imposte e contributi com’è tipico delle nostre imprese sottocapitalizzate.

Importante la scelta di limitare il concordato preventivo alle imprese in continuità aziendale, fatto salvo il concordato liquidatorio “esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”, risolvendosi altrimenti il concordato in una liquidazione giudiziale con tempi e costi non diversi dal fallimento, ma con il vantaggio per il debitore dell’esdebitazione. E’ questa una scelta controversa che ha sollevato critiche, ma anche consensi visto il notevole numero di concordati rivelatisi insoddisfacenti per i creditori. Ed a questo proposito è significativo che, sull’onda della maggior attenzione alla tutela di questi ultimi già inaugurata dal dl. 83/2015, si preveda ora la possibilità che la risoluzione sia chiesta anche dal commissario giudiziale su istanza di almeno un creditore. Degno di nota che si affermi con chiarezza che il controllo sulla fattibilità economica spetta al giudice, anche se la precisazione che il tribunale deve tener conto dei rilievi del commissario giudiziale fa pensare che tale controllo possa avvenire soltanto dopo la nomina di quest’ultimo.

Sono rilevanti gli interventi sulla disciplina di diritto societario collegati alla situazione di insolvenza o crisi (che riceve finalmente una definizione in termini di probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica), con l’affermazione che in caso di trasformazione, fusione o scissione l’opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria, ponendo quindi fine al problema interpretativo del conflitto tra tutela societaria e tutela concorsuale su cui si affanna la giurisprudenza. Si ribadisce peraltro che gli effetti delle operazioni sono irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli artt. 2500-bis e 2504-quater c.c.

La disciplina del fallimento è aggiornata anzitutto nel nome della procedura, che diviene liquidazione giudiziale allo scopo di togliere, pure nel nome, ogni profilo di sanzione anche soltanto sociale nei confronti del debitore insolvente. E’ soluzione che è stata adottata in tutti i paesi europei, ove non si parla più di faillite, di quiebra, di bankruptcy, di konkurs. Segue una regolazione per principi più efficiente, anche se spetterà soprattutto al legislatore delegato far opera di chiarezza. Sin d’ora si può segnalare la scelta di far decorrere il periodo sospetto ai fini dell’azione revocatoria e d’inefficacia dal deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, anziché da quest’ultima come aveva preferito il legislatore del 1942, tutelando quindi più il creditore che il terzo contraente.

La riforma aggiorna l’esdebitazione ed il sovraindebitamento, tenendo in parte conto delle indicazioni che vengono dalla proposta di direttiva in tema di armonizzazione del diritto concorsuale a livello europeo del novembre 2016. L’esdebitazione può essere chiesta comunque dopo tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale ed al sovraindebitamento può accedere solo per una volta anche il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità.

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