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Attualità

Alcuni chiarimenti in vista del primo invio delle comunicazioni oggettive in materia antiriciclaggio

3 Settembre 2019

Sabrina Galmarini, Partner, Isabella Frisoni, Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

In data 22 agosto 2019, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) ha pubblicato una prima raccolta di FAQ relative alle rilevazioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 231/2007, c.d. “Comunicazioni oggettive”, contenente le risposte alle richieste di chiarimento di maggiore rilevanza pervenute.

Come noto, l’art. 47 del D.Lgs. 231/2007, novellato dal D.Lgs. 90/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), prevede l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti le operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, attribuendo alla UIF il compito di emanare le istruzioni relative al contenuto della rilevazione e alla modalità di trasmissione.

Tale compito è stato portato a termine con l’emanazione da parte della UIF, in data 28 marzo 2019, del provvedimento recante “Istruzioni in materia di Comunicazioni oggettive” (“Istruzioni”). Ai sensi di quest’ultimo provvedimento, le rilevazioni dovranno essere inviate, con cadenza mensile, da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Le Istruzioni prevedono, inoltre, che i dati siano inseriti in un file in formato XML rispondente al tracciato definito nello schema segnaletico presente in allegato al Provvedimento, da trasmettere in modalità telematica attraverso il portale Infostat-UIF, entro il 15 del secondo mese successivo al mese di osservazione. Il provvedimento precisa che la rilevazione prenderà avvio a partire dal mese di settembre 2019: il primo invio, pertanto, dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Le FAQ in questione forniscono chiarimenti raccolti nelle seguenti aree tematiche:

  • le scadenze per l’invio delle comunicazioni, le comunicazioni negative e gli eventuali esoneri;
  • il calcolo degli importi e la selezione delle operazioni da segnalare;
  • le informazioni sulle operazioni;
  • le informazioni sui rapporti;
  • le informazioni sui soggetti;
  • le modalità di invio e gestione di scarti, rilievi e conferme.

Innanzitutto, per quanto concerne le scadenze previste per l’invio delle Comunicazioni oggettive relative ad un determinato mese di riferimento, la UIF ha precisato che l’invio può essere effettuato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento e deve pervenire entro il 15 del secondo mese successivo e che nel caso in cui il giorno 15 sia un festivo, la scadenza per l’invio è posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Con specifico riferimento, invece, alle prime rilevazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, la UIF ha ribadito che le corrispondenti Comunicazioni oggettive dovranno essere trasmette con quattro comunicazioni distinte a seconda della rispettiva mensilità, durante la finestra temporale che intercorre tra il 1° settembre 2019 e il 15 dello stesso mese.

Specifico quesito è stato posto, inoltre, circa il caso in cui i soggetti destinatari dell’obbligo di trasmettere le Comunicazioni oggettive non abbiano alcuna operazione da rilevare: al riguardo, la UIF ha sancito l’obbligo per tutti i soggetti tenuti, ai sensi dell’art. 2 delle Istruzioni, all’invio delle comunicazioni oggettive di trasmettere ogni mese la comunicazione anche se negativa, fatti salvi i casi in cui sia possibile chiedere un esonero.

A tal riguardo, l’esonero dalla trasmissione della comunicazione negativa mensile può essere chiesto dai soggetti obbligati che non effettuano operazioni in contanti o che effettuano esclusivamente operazioni in contanti al di sotto della soglia dei 1.000 euro. A seguire la UIF detta le modalità per l’inoltro della richiesta di esonero.

Per quanto attiene, invece, al calcolo degli importi delle operazioni da comunicare, le FAQ forniscono le seguenti precisazioni:

  • in caso di operazioni con importi decimali, questi devono essere troncati all’unità di Euro prima di effettuare il calcolo dell’importo complessivo;
  • laddove si verifichino più operazioni aventi solo una parte in contanti, gli importi da sommare ai fini del calcolo del superamento delle soglie sono solo quelli in contanti;
  • in ipotesi di operazioni in contanti tra conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario (non è, infatti, ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto);
  • ove la stessa operazione concorra al superamento della soglia per due soggetti distinti occorre segnalarla una sola volta;
  • qualora un soggetto fisico effettui, nell’arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative al soggetto fisico se superano la soglia.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni da comunicare, la UIF ha escluso dal novero delle rilevazioni:

  • i prelievi di contanti da ATM effettuati con carte emesse da banche estere;
  • le movimentazioni tecniche di contante tra le banche e la Banca d’Italia;
  • le movimentazioni tecniche di contante tra le banche del gruppo e la capogruppo;
  • le movimentazioni tecniche di contante tra banche e gestori del contante esternalizzati (ad es. per eccedenza di contante).

Mentre, con riferimento a mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e clientine ha affermato l’inserimento nelle comunicazioni oggettive.

Le FAQ proseguono fornendo ulteriori indicazioni circa le informazioni sulle operazioni, sui rapporti e sui soggetti.

Per quanto concerne le informazioni sulle operazioni da inserire nelle Comunicazioni oggettive, la FAQ puntualizzano che:

  • l’identificativo dell’operazione deve essere univoco all’interno della medesima comunicazione e non tra tutte le comunicazioni dell’intermediario;
  • i criteri per l’attribuzione del segno delle operazioni sono contenuti nell’Allegato 3 delle “Disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrato al finanziamento del terrorismo” della Banca d’Italia;
  • le operazioni inserite devono sempre prevedere la presenza di almeno un soggetto, in qualità di esecutore dell’operazione o di titolare del rapporto movimentato;
  • laddove l’operazione sia eseguita presso una filiale/punto operativo del segnalante, occorre valorizzare obbligatoriamente il campo “Cod. filiale/punto operativo”; tale campo può essere, invece, omesso se l’operazione è eseguita presso altri istituti.

Avuto riguardo alle informazioni sui rapporti di tipo conto corrente, la UIF specifica che occorre indicare obbligatoriamente il codice IBAN. Se, tuttavia, il conto corrente è incardinato presso il segnalante, è necessario altresì compilare il campo “ABICAB filiale del rapporto”. Mentre, nel caso in cui non sia rinvenibile il codice IBAN, la UIF prescrive di inserire tutti i dati disponibili che possano consentire, in qualche modo, di identificare il rapporto di destinazione.

Per le operazioni che non prevedono la presenza di un rapporto, come ad esempio il cambio taglio delle banconote, le FAQ precisano che occorre procedere alla comunicazione senza la valorizzazione degli attributi relativi al rapporto.

Con riferimento alle informazioni da fornire relative ai soggetti, le FAQ chiariscono che per tutti i soggetti, ivi inclusi quelli di tipo “controparte”, è sempre obbligatoria la valorizzazione dei seguenti campi:

  • identificativo dell’operazione;
  • progressivo del soggetto;
  • codice tipo soggetto;
  • natura giuridica;
  • codice fiscale.

La UIF si sofferma, in particolare, sulla natura giuridica dei soggetti, precisando che sia le ditte individuali che i professionisti devono essere considerati “persone fisiche” (“PF”) e che ove non sia possibile risalire alla natura giuridica del soggetto, si dovrà valorizzare comunque la natura giuridica con “NPF” e riportare nel campo “denominazione” quanto specificato come beneficiario del bonifico.

Laddove per una medesima operazione un soggetto sia contemporaneamente esecutore, legale rappresentante e titolare effettivo, tale soggetto dovrà essere presente una sola volta in ogni comunicazione, privilegiando la posizione di titolare effettivo, per tale intendendosi la persona fisica o le persone fisiche determinate ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007, nonché delle relative disposizioni di attuazione.

Infine, ulteriori chiarimenti sono forniti dalla UIF con riferimento alle modalità di invio e gestione delle Comunicazioni oggettive, nonché agli scarti e alle conferme. Si segnala, in particolare, che a partire dal 1° settembre 2019 gli utenti abilitati all’invio dei flussi SARA saranno automaticamente abilitati, altresì, all’invio delle Comunicazioni oggettive e potranno concedere la delega operativa ad altri soggetti.

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