Con sentenza n. 4741 del 15 febbraio 2023 la Corte di Cassazione (Pres. D’Ascola, Rel. Caponi) ha affermato il seguente principio di diritto in materia di trasferimento di fondi di investimento e legittimazione passavia della SGR.
Se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all’altra – ai sensi dell’art. 36, co. 1 d.lgs. 98/1998 – i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.
Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della SGR alienante in favore del subentro della SGR subentrante nei rapporti di gestione del fondo di investimento sul presupposto che il credito oggetto del giudizio derivasse da un rapporto intercorso tra il terzo e la SGR in nome e per conto del fondo.
Tale affermazione presuppone che la società di gestione agisca nei confronti dei fondi di investimento gestiti come un organo agisce nei confronti dell’entità soggettiva in cui è inserito, sulla base di rapporto (para)organico tra SGR e fondo.
Una simile ricostruzione, pur avvalorata da parte della dottrina, non trova conferma nella normativa vigente, secondo l’interpretazione fatta propria dalla Cassazione con pronuncia 16605/2010 la quale ravvisa nei fondi di investimento un patrimonio separato.
Non c’è dubbio che il patrimonio separato rimanga sempre nella titolarità del soggetto, persona fisica o giuridica, dal quale esso promana, anche se è necessario mantenerlo distinto dal resto del suo patrimonio o da altri segmenti patrimoniali sottoposti ad un regime di separazione analogo.
Pertanto, qualsiasi attività negoziale o processuale intrapresa nell’interesse del patrimonio separato può essere svolta solo a nome del soggetto che ne è il titolare, anche se gli effetti dell’attività devono essere imputati a quel specifico patrimonio ben distinto.