Con la pronunzia in esame la Suprema Corte ha avallato la decisione con cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto nella intervenuta alienazione di quote societarie, da un padre ai propri figli, con contestuale rilascio in favore del primo di procura irrevocabile alla retrocessione o al trasferimento a terzi, un collegamento negoziale riconducibile alla figura del negozio fiduciario.
Qualora il negozio fiduciario, ha ribadito poi la Corte, sia realizzato mediante il collegamento di due negozi, parimenti voluti, l’uno di carattere esterno, efficace verso i terzi, e l’altro, “inter partes” ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo, esso integra gli estremi dell’interposizione reale (e non fittizia o simulata) di persona, per effetto della quale l’interposto acquista la titolarità delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l’interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferirle al medesimo ad una scadenza concordata o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.