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Aliquota addizionale del 10% sugli importi corrisposti, a titolo di bonus e stock options, ai dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario. Gli ultimi chiarimenti dell’Amministrazione.

24 Giugno 2011

Redazione Diritto Bancario

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), come interpretato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate, 15 febbraio 2011, n. 4/E e dalla Risoluzione ministeriale, 11 marzo 2011 n. 31/E, prevede che gli importi corrisposti, a titolo di bonus e stock options, ai dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario, che eccedono il triplo della parte fissa della loro retribuzione, siano assoggettati ad un’aliquota addizionale del 10%. L’addizionale si applica a partire dal 31 luglio 2010.

Sotto il profilo soggettivo, devono ricorrere due requisiti: i) i beneficiari del bonus devono essere o dipendenti con qualifica di dirigente o titolari di rapporti  di collaborazione coordinata e continuativa (v. componenti di organi di amministrazione e controllo, sindaci, revisori, membri di collegi e commissioni); ii) i beneficiari devono operare nel settore finanziario (ossia, secondo quanto previsto nella circolare, devono svolgere la loro attività presso banche; società di gestione (SGR); società di intermediazione mobiliare (SIM); intermediari finanziari; istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica; società esercenti le attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b), del Testo Unico bancario; holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali). 
Sotto il profilo oggettivo, l’applicabilità dell’aliquota addizionale è subordinata alla circostanza che la retribuzione riconosciuta al beneficiario si componga di una componente fissa e di una componente variabile e la componente variabile, indipendentemente dalla natura dell’erogazione, superi di almeno tre volte la retribuzione fissa.
Con riguardo alle modalità applicative, nella generalità dei casi, è obbligo del datore di lavoro liquidare e versare l’addizionale, secondo il principio di cassa, che regola il momento impositivo del reddito di lavoro dipendente e assimilato. Pertanto, il prelievo va effettuato  al momento dell’erogazione della parte di premio o di assegnazione dei titoli/valori azionari che eccedono, nel periodo di imposta, il triplo della retribuzione fissa del dirigente/collaboratore. Conseguentemente, se il bonus viene rateizzato in più periodi di imposta, l’addizionale trova applicazione nel momento in cui, tenuto conto delle precedenti corresponsioni, si verifica il superamento della soglia del triplo della retribuzione fissa.
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