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Aliquota IRES per fondazioni bancarie: Circolare Agenzia delle Entrate

18 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare N. 15/E del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’aliquota IRES per alcune tipologie di soggetti tra cui le fondazioni bancarie.

Viene qui in rilievo il regime di cui all’articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, il quale riduce l’aliquota IRES della metà rispetto a quella ordinaria del 24% rispetto al reddito di determinati soggetti individuati per la marcata utilità sociale della loro attività.

L’Agenzia delle Entrate precisa come l’agevolazione, già precedentemente riconosciuta dal decreto legislativo n. 153 del 1999 poi abrogato 2004, sia applicabile alle fondazioni di origine bancaria che dimostrino la sussistenza dei requisiti richiesti dalla suddetta norma.

La presente Circolare fornisce quindi indicazioni sulla sussistenza in concreto dei requisiti richiesti.

Nel farlo, l’Agenzia delle Entrate va a distinguere tra i periodi:

  • di applicazione della “legge Amato” 
  • di applicazione della “legge Ciampifino al 2003 
  • di applicazione della “legge Ciampi” dal 2004

Per quanto riguarda il periodo di applicazione della “legge Amato”, l’agevolazione veniva concessa a fronte della prova  dell’assenza di lucro o dell’utilizzo dei proventi per il raggiungimento degli scopi sociali della mancata influenza, anche indiretta, sulla gestione dell’impresa bancaria (o altre  partecipate).

Per quanto riguarda il periodo di applicazione della “legge Ciampi” ante 2004, il richiamato decreto legislativo n. 153 del 1999 aveva espressamente concesso l’agevolazione alle fondazioni bancarie che avevano adeguato gli statuti alla nuova normativa.

Per quanto riguarda il periodo di applicazione della “legge Ciampi” dal 2004, l’Agenzia delle Entrate fa propria la posizione interpretativa che, anche a seguito dell’abrogazione della previsione decreto legislativo n. 153 del 1999, riconosce l’agevolazione IRES in favore delle fondazioni di origine bancaria.

Come nel periodo di applicazione della “legge Amato”, l’agevolazione resta condizionata al rispetto dei presupposti normativi, secondo i criteri già forniti dall’Agenzia delle Entrate con  Circolare n. 69/E 17 dicembre 2007.

Per beneficiare dell’agevolazione le fondazioni di origine bancaria devono quindi dimostrare: 

  • il rispetto dei requisiti soggettivi dell’articolo 6 citato, ovvero di essere ricompresi tra le categorie di enti ivi indicate sia dal lato formale (rispetto agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto) che da quello sostanziale (rispetto all’attività svolta in concreto); 
  • la natura non imprenditoriale secondo i criteri definiti dal diritto europeo in materia di concorrenza, ben ricordati nella stessa Circolare 15/E. 
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