Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, con particolare riguardo alla modifica dal 2024 di aliquote e scaglioni Irpef, e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Il D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 attua il primo modulo della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Di seguito, ecco le principali novità introdotte dal Decreto:
• Solo per il periodo d’imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote Irpef progressive e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda, riducendoli a tre:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
• Tali aliquote sostituiscono per il 2024 quelle del regime di cui all’attuale art. 11, comma 1, del TUIR, il quale prevede le seguenti aliquote Irpef per ciascuno scaglione di reddito:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
• Per il periodo d’imposta 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) fino a 15.000 euro.
• Vengono introdotte specifiche norme che garantiscano la coerenza alla nuova articolazione degli scaglioni Irpef, della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
• Viene prevista, per il periodo d’imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione fiscale complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro (ad eccezione delle spese sanitarie).
• Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, si introducono incentivi per le nuove assunzioni in favore di soggetti che abbiano esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni, ovvero:
- titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
- imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
• Nell’ambito delle nuove assunzioni sono previsti ulteriori incentivi per l’assunzione di particolari categorie di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, tra cui disabili, minori in età lavorativa, donne con almeno due figli minori, ex precettori del reddito di cittadinanza.