In materia di sanzioni amministrative pecuniarie inflitte dall’Autorità di Vigilanza le modifiche alla parte V del dec. lgs. n. 58/1998 apportate dal dec. lgs. n. 72/2015 si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, in tal senso disponendo l’art. 6 del medesimo decreto legislativo, e non è possibile ritenere l’applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio del favor rei, di matrice penalistica, in assenza di una specifica disposizione normativa, non si estende alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del tempus regit actum.
La Suprema Corte, confermando un precedente orientamento (cfr. Cass. Civ. 4114/2014; e Cass. Civ. 13433/72016), rigetta così il ricorso del presidente del consiglio di amministrazione di un’impresa bancaria quotata il quale, a seguito dell’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di Banca d’Italia, lamentava che i procedimenti sanzionatori delle Autorità di Vigilanza avessero natura diversa dagli altri procedimenti amministrativi e che la sanzione irrogata non potesse ritenersi sostanzialmente amministrativa alla luce dei criteri enunciati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo.