Con l’ordinanza n. 15188 del 20 giugno 2017 la Corte di Cassazione ha rimettere alle Sezioni Unite la «questione di massima di particolare importanza» concernete la rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto.
La stessa, si legge dell’ordinanza, viene infatti portata con intensa frequenza all’esame dei giudici, per assumere sovente accenti di forte importanza.
A indice del rilievo che la questione riveste oggi a livello di diritto vivente, la Cassazione richiama la propria recente pronuncia del 15 febbraio 2016, n. 2910, che ha ritenuto che non può essere considerata «inammissibilmente nuova», «rispetto a una domanda originaria di nullità totale di un contratto di conto corrente bancario», la domanda di nullità parziale concernente la «commissione di massimo scoperto in relazione al superamento del tasso soglia», che sia stata «introdotta per la prima volta in appello» (a prescindere, cioè, dalla rilevabilità di ufficio di tale vizio).