Con l’ordinanza interlocutoria n. 8923 del 31 marzo 2021 la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo presidente affinché valuti se rimettere alle sezioni unite la questione di massima di particolare importanza della revocabilità dell’incasso rinveniente dalla realizzazione del bene costituito in pegno consolidato, cui risulta strettamente collegata l’ulteriore questione se, una volta restituita dal creditore pignoratizio la somma revocata, l’ammissione del credito al passivo ai sensi dell’art. 70, comma 2 legge fall., in via chirografaria, possa o meno ritenersi confliggente con la stessa concezione redistributiva e anti-indennitaria della revocatoria fallimentare, che implica unicamente il ripristino della par condicio creditorum.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12