WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari
www.dirittobancario.it
Attualità

Ambito di applicazione della nuova disciplina fiscale degli interessi passivi: profili critici

12 Febbraio 2019

Valentina Buzzi, Associate, Gattai, Minoli, Agostinelli, Partners, Studio Legale

Di cosa si parla in questo articolo

1. Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (di seguito, il “Decreto”), attraverso il quale l’Italia attua la Direttiva UE 2016/1164 (“Direttiva Atad”), apporta importanti modifiche al regime di deducibilità degli interessi passivi. Rimane immutato il meccanismo “base”, che consente la deducibilità degli interessi passivi sino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nei limiti del 30% del ROL. Il testo definitivo della norma conferma le principali novità previste dallo schema di Decreto circolato nello scorso agosto e in particolare:

  • la cancellazione della definizione di interessi passivi, precedentemente contenuta nell’art. 96, comma 3, TUIR, e l’introduzione della regola in base alla quale rilevano gli interessi passivi (a) individuati come tali sulla base dei principi contabili adottati dall’impresa, (b) sempre che tale qualificazione sia confermata anche dalla normativa fiscale in materia di “derivazione rafforzata”;
  • l’applicazione dei limiti di deducibilità anche agli interessi passivi capitalizzati e a quelli derivanti da rapporti di natura commerciale;
  • l’esclusione dall’ambito applicativo dell’art. 96, TUIR, degli interessi dovuti su prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine;
  • la possibilità di riportare a nuovo, senza limiti di tempo, gli interessi attivi non utilizzati in compensazione;
  • il limite di cinque anni per la riportabilità delle eccedenze di ROL, il quale dovrà essere calcolato in base ai valori fiscali.

2. La disciplina in commento è applicabile ai soli soggetti IRES. Un’espressa esclusione è prevista per le banche e per gli intermediari finanziari, come definiti dal nuovo art. 162-bis, TUIR.

La nuova disposizione non ripropone l’esplicita esclusione soggettiva prevista dal previgente testo a favore delle società consortili costituite per l’esecuzione di lavori ai sensi del DPR 554/99, delle società di progetto, ex D.Lgs. 163/2006, e delle società per la realizzazione e l’esercizio di interporti, di cui alla Legge 240/1990. Ricorrendone gli estremi, tali soggetti potranno usufruire del nuovo esonero previsto per gli interessi relativi a finanziamenti di opere infrastrutturali pubbliche a lungo termine. Tali interessi sono integralmente deducibili a condizione che:

  • siano relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, garantiti esclusivamente da beni appartenenti al gestore del progetto e relativi al progetto stesso. Tale requisito sarà difficilmente integrabile dato che la prassi di mercato richiede solitamente il rilascio di garanzie anche su beni posseduti da soggetti diversi dal gestore (ad esempio, il pegno sulle quote o sulle azioni della società di progetto possedute dal socio di riferimento);
  • il gestore del progetto sia residente ai fini fiscali in uno Stato UE;
  • i beni utilizzati per la realizzazione del progetto e quelli oggetto del progetto stesso siano localizzati in uno Stato UE.

3. I principali cambiamenti introdotti dalla nuova normativa riguardano, da un lato, la rilevanza degli interessi passivi capitalizzati, che vengono espressamente inclusi nell’ambito di applicazione dei limiti di deducibilità, e, dall’altro, l’applicabilità della regola del ROL ai soli interessi qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, a condizione che tale qualificazione sia confermata anche sotto il profilo fiscale.

Come chiarito dalla relazione illustrativa allo schema di Decreto, gli interessi capitalizzati inclusi nel costo dei beni immobilizzati – come quelli imputati a maggior valore delle rimanenze (cfr. Risoluzione n. 3/DPF del 2008) – sono soggetti alla disciplina in parola nell’anno di sostenimento e di contabilizzazione, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene a incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. La norma non specifica se la quota degli ammortamenti dedotti nei successivi periodi d’imposta riferita agli interessi capitalizzati dovrà essere esclusa dal calcolo del ROL al fine di evitare un doppio conteggio; indicazioni nel senso sono desumibili sia dal rapporto BEPS 4, nella parte in cui si esamina il calcolo del “Group ratio”, sia da una lettura al contrario dello stesso art. 96, TUIR, nella parte in cui prevede l’inclusione nel ROL anche di componenti operativi contabilizzati tra gli Other Comprehensive Income o tra gli oneri finanziari (ad esempio, componenti del TFR).

Gli interessi passivi soggetti ai limiti di deducibilità, oltre a dover essere identificati come tali in base sia ai principi contabili applicabili sia al principio di derivazione rafforzata, devono derivare da un’operazione o da un rapporto con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa. Il regime dell’art. 96, TUIR, risulta dunque applicabile anche agli oneri derivanti da debiti aventi natura commerciale, sia espliciti sia impliciti, rilevati in base ai principi contabili. Non è ad oggi chiaro se debbano essere inclusi, in quanto relativi ad accordi aventi una componente finanziaria significativa, gli interessi passivi relativi a contratti di leasing operativo, che sono rilevati in conformità all’IFRS 16 nel bilancio dell’utilizzatore[1].

La legge di Bilancio 2019 ha confermato l’esclusione dalla regola del ROL degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, che era stata inizialmente negata nelle prime versioni del Decreto. Una simile esclusione non è stata, invece, prevista per le spese di emissione di prestiti obbligazionari, che ante novella erano deducibili in misura integrale nel periodo di sostenimento.

Non sono soggetti alla disciplina in parola, in quanto non sono qualificati quali oneri e proventi finanziari ai fini fiscali:

  • gli interessi derivanti da contratti di pronto contro termine aventi come sottostante azioni o strumenti finanziari assimilati alle azioni, data l’irrilevanza fiscale dei medesimi per effetto dell’art. 3, DM 1° aprile 2009, n. 48;
  • gli interessi contabilizzati per effetto dell’attualizzazione delle passività di scadenza o di ammontare incerto, ai quali l’art. 9, DM 8 giugno 2011 attribuisce la natura di accantonamenti;
  • gli interessi “virtuali” contabilizzati per effetto della corretta applicazione di principi contabili su prestiti infragruppo infruttiferi, i quali non generano né costi deducibili né proventi imponibili ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, DM 8 giugno 2011;
  • gli interest cost sugli employee benefit contabilizzati in ottemperanza ai principi IAS/IFRS.

4. Come regola generale, gli interessi attivi, che hanno i requisiti elencati al paragrafo precedente, sono compensabili con gli oneri finanziari nella misura in cui sono imponibili. Un esempio, riportato nella relazione illustrativa allo schema di Decreto, sono le obbligazioni partecipative che conferiscono il diritto a percepire sia dividendi sia interessi. In tal caso, solo l’ammontare ricevuto non soggetto al regime pex previsto per i dividendi, ai sensi dell’art. 89, comma 3-bis e 3-ter, TUIR, si qualifica come interesse attivo, ai fini dell’art. 96, TUIR.

È inoltre chiarito che, a prescindere dalla qualificazione contabile, assumono rilevanza come interessi attivi i proventi, che, pur derivando da strumenti finanziari partecipativi, sono integralmente imponibili in capo al percettore. Ne sono un esempio i proventi relativi a titoli rappresentativi del capitale emessi da soggetti non residenti che sono deducibili dai redditi dell’emittente (per esempio, i proventi derivanti da Juros Sobre o Capital Pròprio di diritto brasiliano), i quali sono elementi imponibili per il percettore residente fiscalmente in Italia, ai sensi dell’art. 44, comma 2, lett. a), TUIR.

 

[1] L. Miele, V. Russo,La nuova disciplina degli interessi passivi di attuazione della Direttiva ATAD, La gestione straordinaria delle imprese, settembre – ottobre 2018, p.87-97. 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10

La Newsletter professionale DB
Giornaliera e personalizzabile
Iscriviti alla nostra Newsletter