Con nota n. 39 del 28 Agosto 2024 Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (EBA) l’intenzione di conformarsi ai recenti Orientamenti EBA/GL/2024/01, recanti modifiche agli Orientamenti del 2021 in materia di fattori di rischio antiriciclaggio (AML/TF) per l’adeguata verifica della clientela, per gli intermediari che operano in cripto-attività.
Si ricorda che la Direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal Regolamento (UE) 2023/1113, assegna all’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) il compito:
- di emanare linee guida sui fattori di rischio AML, che i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) dovrebbero prendere in considerazione, quando avviano un rapporto continuativo o effettuano operazioni in cripto-attività;
- di chiarire le misure di adeguata verifica che i CASP dovrebbero applicare nelle situazioni ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e quando entrano in rapporti di corrispondenza con rispondenti che sono CASP di Paesi non appartenenti all’UE (articoli 18 e 19 bis Direttiva UE 849/2015).
EBA, pubblicando gli Orientamenti EBA/GL/2024/01 recanti modifica degli orientamenti EBA/GL/2021/02, ha dato attuazione a questi nuovi mandati, apportando modifiche mirate agli Orientamenti generali sull’adeguata verifica della clientela già pubblicati nel 2021, e già attuati dalla Banca d’Italia con la Nota n. 15 del 2021.
In particolare EBA:
- ha aggiunto indicazioni specifiche per gli intermediari che operano in cripto-attività
- ha introdotto limitate modifiche alla parte generale e ad alcuni Orientamenti settoriali (es. correspondent banking, retail banking) per introdurre fattori di rischio specifici per l’attività in cripto.
Queste modifiche agli Orientamenti si applicano a partire dal 30 dicembre 2024 ed è previsto che “le autorità competenti devono notificare all’ABE entro il 28.08.2024 se sono conformi o intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità.”