Banca d’Italia ha aggiornato la Nota n. 32 del 13 giugno 2023 di attuazione degli Orientamenti EBA sull’utilizzo di soluzioni di onboarding a distanza del cliente per le finalità di valutazione di adeguata verifica antiriciclaggio.
Gli Orientamenti dell’EBA disciplinano in particolare le procedure e i controlli di cui i destinatari dovrebbero dotarsi e le misure da assumere nel caso in cui gli stessi adottino o rivedano soluzioni per adempiere a distanza agli obblighi di identificazione, verifica e acquisizione di informazioni sullo scopo e la natura del rapporto, nell’ambito dei processi di adeguata verifica della clientela. Gli Orientamenti indicano altresì le misure che i destinatari dovrebbero adottare qualora adempiano a questi obblighi tramite terzi.
Il presente aggiornamento del 28 novembre 2023 modifica la Nota della Banca d’Italia per estendere l’applicazione degli Orientamenti dell’EBA anche agli intermediari vigilati non destinatari degli stessi, nonché per definire il termine ultimo di adeguamento per tutti gli intermediari.
In tal senso, il presente aggiornamento prevede che:
- banche,
- SIM,
- SGR,
- SICAV,
- SICAF,
- IP,
- IMEL,
- succursali in Italia di intermediari bancari e finanziari esteri, nonché
- banche, IP e IMEL esteri tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia,
applicano gli Orientamenti EBA a partire dal 2 ottobre 2023.
Diversamente:
- intermediari 106 TUB, incluse le società fiduciarie,
- soggetti eroganti micro-credito,
- Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti,
applicano gli Orientamenti EBA a partire dal 1° marzo 2024.
Tali soggetti sono tenuti ad applicare gli Orientamenti nel caso in cui adottino nuove soluzioni di adeguata verifica a distanza oppure laddove rivedano quelle già in uso per l’onboarding di nuovi clienti. Gli stessi devono adeguarsi agli Orientamenti dell’EBA, non oltre il 2 ottobre 2024, per tutte le soluzioni di onboarding utilizzate.