Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, all’articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio) e, da ultimo, dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.
Il decreto, in linea di continuità con il precedente regime, ha previsto obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio in parte analoghi – nel contenuto – a quelli disciplinati dalle previgenti norme di legge. Tuttavia, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in un archivio dedicato (l’Archivio Unico Informatico), oggi essi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (es. accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità).
I destinatari si adeguano alle Disposizioni entro il 31 dicembre 2020.