Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2022, il Decreto del MEF del 31 maggio 2022 recante norme in materia di registro (previsto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – Decreto Antiriciclaggio) dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.
Il decreto in oggetto individua le modalità tecniche per la composizione e la consultazione del registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato del decreto antiriciclaggio.
I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, anche con riferimento a quelli che hanno la sede legale in altro Stato membro, che si avvalgono per l’esercizio della propria attività in Italia, di soggetti convenzionati ovvero agenti, comunicano all’OAM, per l’annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro:
- la denominazione sociale, la sede legale, lo Stato membro in cui hanno la sede, nonché, ove assegnati, il codice fiscale, il codice meccanografico e il numero di iscrizione nell’elenco dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine, un indirizzo PEC per le comunicazioni con l’OAM;
- le generalità del soggetto convenzionato o dell’agente, ovvero, la denominazione sociale;
- l’indirizzo di ogni sede operativa;
- la data di avvio del rapporto o del mandato con il soggetto convenzionato o agente;
- l’indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, ove erogata per il tramite del soggetto convenzionato ovvero dell’agente.
La comunicazione dev’essere inoltrata con cadenza semestrale, dal primo al quindici gennaio e dal primo al quindici luglio di ogni anno, evidenziando le variazioni intercorse rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.
La comunicazione dev’essere inoltrata telematicamente, attraverso il servizio dedicato nell’area privata del portale dell’OAM. L’accesso all’area dedicata è previsto a seguito della registrazione al portale mediante le modalità tecniche stabilite dall’OAM.
L’OAM, entro 15 giorni dalla comunicazione, verifica la completezza e la regolarità della comunicazione e si occupa dell’annotazione nel registro e stabilisce un codice identificativo univoco ad ogni soggetto convenzionato o agente annotato nel registro.
Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, l’OAM dovrà procedere all’avvio della gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.