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Giurisprudenza

Ammesso il rimborso dell’IVA per lavori su immobili in locazione

23 Maggio 2024

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in diritto tributario, Università Cattolica di Milano

Corte di Cassazione, Sez. Unite, 14 maggio 2024, n. 13162 – Pres. D’Ascola, Rel. Manzon

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza n. 13162/2024, la Cassazione, a Sezioni unite ha stabilito che il soggetto passivo può domandare il rimborso dell’IVA afferente a lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili strumentali detenuti in locazione

Questo, in particolare, il principio di diritto espresso: “L’esercente attività d’impresa o professionale ha diritto al rimborso dell’IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta”. 

Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un imprenditore individuale un atto di recupero di un rimborso di IVA afferente a lavori di ristrutturazione di immobili ed impianti insistenti su un terreno detenuto in virtù di un contratto di locazione stipulato con un terzo.

Il recupero si fondava sulla lettera dell’art. 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 633/1972, a mente del quale è consentito chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto … di beni ammortizzabili”. 

In sostanza, secondo le Entrate, l’imposta non poteva essere rimborsata, perché tecnicamente non si trattava di IVA afferente a beni “acquistati” e “ammortizzabili” secondo gli artt. 102 e 103 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.p.r. 917/1986), non trattandosi di immobilizzazioni materiali o immateriali secondo i principi OIC 16 e OIC 24. 

La tesi erariale era stata respinta dai giudici di primo grado che, in accoglimento del ricorso del contribuente, avevano annullato l’atto impositivo, con sentenza confermata in sede d’appello. 

Rilevato un contrasto giurisprudenziale in materia, la Sezione tributaria ha sottoposto la questione alle Sezioni unite

Le Sezioni unite, muovendo dalla sentenza n. 11533/2018, che aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA afferente a costi di ristrutturazione di immobili di proprietà di terzi, ha ritenuto di dare lettura estensiva al menzionato art. 30, ritenendo superabili le obiezioni basate sulla lettera della norma. 

Infatti, secondo la direttiva 2006/112/CE, in ossequio al fondamentale principio di neutralità dell’IVA, eventuali disparità di trattamento tra il diritto di detrazione (pacificamente ammesso a seguito della sentenza n. 11533 cit.) e il diritto al rimborso possono esser fondate soltanto su ragioni “procedimentali” e non “sostanziali”. 

Non sussistendo, nella fattispecie, particolari ragioni a giustificare un diverso trattamento tra detrazione e rimborso, ne deriva che all’art. 30 va data un’interpretazione “unionalmente orientata”, non essendo decisivo che il bene sia posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale e che sia “ammortizzabile” ai fini dell’imposta sui redditi, essendo sufficiente che esso sia strumentale all’attività in concreto esercitata dal contribuente, ancorché detenuto in forza di un diritto personale di godimento.

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