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Giurisprudenza

Amministratore di fatto: il punto sugli indici sintomatici

2 Agosto 2024

Tribunale di Milano, 05 aprile 2024 – Pres. Est. Simonetti

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 05 aprile 2024 (Pres. Est. Simonetti), si è espresso sugli elementi identificativi della figura dell’amministratore di fatto e sulla responsabilità risarcitoria dello stesso nei confronti di una società fallita.

Il Tribunale ricorda che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi:

  1. mancanza di un’efficace investitura assembleare
  2. attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale
  3. autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza.

La prova della posizione di amministratore di fatto implica quindi l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, come:

  • i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare
  • la presenza di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in settori fondamentali dell’attività di impresa
  • la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’amministratore antecedente a quello in carica avesse continuato in realtà a svolgere informalmente l’attività di amministratore, in quanto erano emersi nel corso dell’istruttoria molteplici indici di un suo coinvolgimento attivo nelle decisioni aziendali:

  • nel corso dell’audizione con il Curatore, costui aveva dichiarato che, riguardo ad un debito a suo carico emerso dalla situazione patrimoniale, fosse riferito a prelievi di contante effettuati a più riprese dal conto corrente della società, utilizzati asseritamente per pagare una società subappaltatrice della fallita
  • non si era sottoposto all’interrogatorio formale, nonostante la convocazione fosse stata ritualmente comunicata ai convenuti: tale condotta processuale è stata dunque valutata dal Tribunale, ai sensi dell’art. 232 c. 1 C.p.c., come ammissione dei fatti dedotti nell’interrogatorio.

In conclusione, l’amministratore di fatto è stato condannato alla restituzione di quanto dallo stesso prelevato, in assenza di prova (cui era onerato, essendo contumace) che tali prelievi fossero stati posti in essere nell’interesse esclusivo della società e dei creditori della stessa.

Quanto alla responsabilità dello stesso per aggravio del dissesto patrimoniale, in ragione del mancato pagamento dei debiti erariali, il Tribunale ha rilevato che sarebbe stato onere del Fallimento dimostrare che, se gli amministratori avessero posto in liquidazione la società antecedentemente l’integrazione della causa del dissesto, essa sarebbe stata in grado di onorare i propri obblighi fiscali, così impedendo l’irrogazione delle sanzioni e degli ulteriori costi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non avendo il Curatore assolto tale onere della prova, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento avanzata per aggravio del dissesto dal mancato pagamento dei debiti erariali.

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