Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Milano ha preso posizione in merito ad una controversia nascente tra la ricorrente S.r.l. ed alcuni dei suoi amministratori, avente ad oggetto il compimento di svariati atti di mala gestio da parte degli ultimi.
La società sosteneva, fra l’altro, che le suddette irregolarità gestorie fossero state compiute, oltre che dagli amministratori nominati, anche da un soggetto apparentemente terzo alla stessa, che questa qualificava tuttavia come amministratore di fatto e socio occulto, visto il potere di ingerenza che egli aveva nell’attività sociale.
Il merito alla doglianza della ricorrente, il Tribunale osservava che l’individuazione della figura del c.d. amministratore di fatto presupponesse lo svolgimento di funzioni gestorie in concreto, senza investitura formale, che avesse carattere sistematico e non si esaurisse quindi nel mero compimento di atti di natura “eterogenea ed occasionale”.
Nel caso di specie, la ricorrente ometteva tuttavia di allegare i profili gestori di carattere sistematico idonei a individuare un vero e proprio amministratore di fatto. Il Tribunale rigettava pertanto la richiesta della società sul punto.