È stato recentemente pubblicato il Documento di ricerca sugli adempimenti dell’amministratore giudiziario nelle misure ablative, frutto della collaborazione tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC).
Il contributo si propone quale strumento operativo a supporto dei professionisti incaricati della gestione di beni sottoposti a misure di ablazione patrimoniale, siano esse previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) ovvero da altre norme di legge penale.
Muovendo da un inquadramento sistematico del ruolo e delle funzioni dell’amministratore giudiziario, il documento traccia un percorso articolato degli obblighi che ne scandiscono l’operato, fornendo indicazioni pratiche fin dalla fase iniziale del procedimento, propedeutica all’avvio della gestione.
Particolare rilievo è attribuito alla scansione degli adempimenti che, a partire dalla nomina dell’amministratore giudiziario, si articolano sino all’eventuale approvazione del programma di gestione da parte del Tribunale, ai sensi dell’art. 41, comma 1-sexies, del d.lgs. n. 159/2011, e proseguono fino al deposito del rendiconto finale di cui all’art. 43 del medesimo decreto.
Il documento offre, a tal fine, un inquadramento pratico e sistematico del procedimento, avvalendosi anche di schemi riepilogativi che sintetizzano le principali fasi giudiziarie e operative della gestione.
L’attenzione posta su tale segmento operativo discende dalla consapevolezza che l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro non può essere ricondotta a un’attività meramente conservativa, ma si configura come una funzione gestoria articolata, che esige un approccio professionale attivo, fondato su competenze tecniche e giuridiche qualificate.
Invero, l’incarico conferito dall’autorità giudiziaria si configura quale espressione di un munus publicum, comportando l’esercizio di poteri pubblicistici in ambito economico e patrimoniale da parte del professionista nominato.
A conferma di tale qualificazione, l’art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 riconosce espressamente all’amministratore giudiziario lo status di pubblico ufficiale.
Ne consegue un regime di responsabilità particolarmente articolato – in sede civile, penale e contabile – e tale da rendere necessario il presente documento.