WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Amministratori non esecutivi di banca e responsabilità per omessa vigilanza

13 Gennaio 2025

Isacco Girardi, Dottore di ricerca in Diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Cassazione Civile, Sez. II, 20 novembre 2024, n. 29844, Pres. Falaschi, Rel. Giannaccari

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29844 del 20 novembre 2024, si è espressa sulla responsabilità per omessa vigilanza degli amministratori non esecutivi di società bancarie, ribadendo gli argomenti spesi dalla tradizionale giurisprudenza di legittimità.

Questi ultimi, da un lato, sono tenuti a informarsi sulla situazione aziendale «esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica»; per altro verso, devono esercitare le prerogative connesse alla loro carica «per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza».

Il livello di diligenza richiesto nell’adempimento di tali doveri risulta particolarmente stringente poiché gli amministratori di società bancarie hanno una responsabilità di natura pubblicistica verso l’autorità di vigilanza e «vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori».

Ciò implica che la relativa responsabilità è per colpa e il «dovere di agire informati … non va rimesso» esclusivamente «alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati».

Nel caso di specie, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta dal presidente del consiglio di amministrazione di una nota società bancaria avverso il decreto della Corte di Appello che aveva confermato la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia per violazioni relative alle norme «in materia di contenimento dei rischi finanziari e per carenze nell’organizzazione e nei controlli interni».

I principali capi di impugnazione riguardavano la violazione degli artt. 2381 c.c. e 2392 c.c. e l’errata valutazione delle risultanze istruttorie.

I giudici di legittimità hanno confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello e cioè che «non fossero sufficienti pochi e segmentati interventi dell’opponente in consiglio di amministrazione per escludere la responsabilità nelle scelte gestionali della banca».

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter