Con sentenza del 18 agosto 2023, n. 1301, il Tribunale di Catanzaro (Dott.ssa Damiani) ha confermato il consolidato principio in forza del quale l’incarico conferito agli amministratori di società di capitali, in quanto riconducibile alla figura del mandato, si presume a titolo oneroso, salva la possibilità che sia l’amministratore stesso a rinunciare in tutto o in parte al proprio compenso, oppure che sia lo statuto a prevedere la gratuità dell’incarico.
In particolare, secondo il Collegio, la disponibilità del diritto dell’amministratore a percepire il compenso deriva dall’inapplicabilità degli artt. 36 Cost. e 409, comma 1, n. 3, c.p.c.
In sostanza, da un lato, per l’amministratore di società di capitali non sussisterebbe un “diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” e, dall’altro lato, la predetta carica non potrebbe essere inquadrata all’interno di “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
Nel caso specifico, il Collegio ha escluso il diritto dell’amministratore a vedersi riconosciuta una remunerazione per l’attività prestata, in quanto lo statuto della società convenuta subordinava il compenso degli amministratori ad una delibera dell’assemblea dei soci, da assumersi anticipatamente rispetto alla maturazione del diritto a percepire il compenso stesso. Peraltro, nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Catanzaro, non solo la delibera di nomina dell’amministratore non prevedeva l’attribuzione di alcun corrispettivo per la carica, ma neanche l’amministratore aveva avanzato richieste in tal senso.
A controbilanciare la natura meramente eventuale dell’emolumento degli amministratori e la discrezionalità al riguardo in capo all’assemblea dei soci, il Tribunale di Catanzaro ha richiamato un ulteriore principio consolidato in giurisprudenza, che ammette, in favore degli amministratori a cui non dovesse essere riconosciuto un compenso, la possibilità di non accettare l’incarico o, qualora già accettato, di rassegnare le dimissioni.