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La pronuncia in oggetto verte sul tema del diritto al compenso per l’amministratore di società di capitali nel caso di in cui né gli atti costitutivi né successive delibere ne abbiano previsto il riconoscimento.
Nel negare tale diritto, la Corte ha evidenziato come il rapporto che lega l’amministratore alla società sia qualificabile come di immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all’area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario “tout court”.
Tale qualifica esclude la sussistenza di un rapporto di tipo contrattuale con la società nonchè di un diritto ex lege al compenso.