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Giurisprudenza

Amministrazione straordinaria: determinazione dei compensi del commissario giudiziale

19 Ottobre 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10972 – Pres. Magda, Rel. Pazzi
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Il procedimento de quo ha avuto ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale di Udine ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a provvedere sull’istanza di liquidazione dei compensi professionali per l’attività di commissario giudiziale di una società in amministrazione straordinaria. In particolare, il commissario ricorrente ha lamentato l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove ha ritenuto che, nel disciplinare la materia, l’art. 47 d.lgs. 270/1999 attribuisse espressamente al Ministero dello sviluppo economico il compito di determinare l’entità dei singoli compensi, con conseguente esclusione di ogni potere di liquidazione da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha innanzitutto ricordato come, secondo il disposto dell’art. 15 d.lgs. 270/1999, la determinazione dei compensi del commissario giudiziale nominato nel corso della procedura di amministrazione straordinaria è regolata dall’art. 39 l. fall., come integrato dall’art. 47 d.lgs. 270/1999, il quale prevede che “l’ammontare del compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi tenuto conto (…)dei seguenti criteri: a) determinazione del compenso del commissario giudiziale in misura fissa, tra un importo minimo e un importo massimo definiti in relazione a parametri dimensionali dell’impresa, tenuto anche conto dell’eventuale affidamento della gestione di esercizio”. Tale ultima disposizione – ha chiarito la Suprema Corte – non attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il compito di determinare, caso per caso, l’entità del compenso spettante a ciascun commissario giudiziale per l’attività svolta, limitandosi invece a prevedere l’emanazione di un decreto ministeriale contenente le “linee guida da tenere a parametro per la determinazione dei criteri generali di calcolo del compenso spettante al commissario giudiziale”. Infatti, “la norma di discorso costituisce un atto legislativo posto a fondamento di una fonte normativa secondaria e si riferisce (laddove parla di un «decreto non regolamentare») all’emanazione di un decreto ministeriale di portata generale ma idoneo a incidere nel corpo della disciplina fissata da fonti primarie, cioè di livello legislativo”.

In forza di tali constatazioni, la Suprema Corte ha statuito che “il combinato disposto degli artt. 15 e 47 d.lgs. 270/1999 e 39 l. fall. comporta quindi che la disciplina per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza sia individuata dalla legge fallimentare quanto alle modalità di liquidazione del compenso, che rimane così affidata al Tribunale di cui cui all’art. 3 d.lgs. 270/1999, e dal decreto ministeriale emesso dal Ministero dello sviluppo economico in data 3 novembre 2016 rispetto ai criteri generali da applicare per la quantificazione”.

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