In tema di chiusura dell’amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) sono applicabili gli artt. 55 e 120 l.fall., atteso che, per quanto l’art. 201 l.fall. non contempli un espresso rinvio alla seconda delle norme evocate, gli effetti di una procedura concorsuale non possono permanere per un tempo indefinito dopo la sua chiusura, né esiste una disposizione che, diversamente da quanto stabilito per il fallimento, preveda in ragione della chiusura della procedura in parola l’estinzione dei debiti concorsuali rimasti insoddisfatti.
Massima Ufficiale