Con Risposta n. 216 del 26 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle note di variazione IVA in caso di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi convertita in fallimento.
Nel caso oggetto di interpello l’istante riferisce che la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stata disposta con decreto del 14 gennaio 2020, ovvero prima del 26 maggio 2021, mentre solo dopo, con decreto del 16 dicembre 2021, la procedura in parola è stata convertita in fallimento.
Nel caso di specie, non potendosi ravvisare con la conversione in fallimento l’avvio di una nuova procedura concorsuale, ma piuttosto la continuazione della precedente procedura, trova applicazione la formulazione dell’articolo 26 del decreto IVA, nella versione vigente ante 26 maggio 2021, con la conseguenza che l’istante sarà legittimato ad emettere la nota di variazione IVA in diminuzione solo a decorrere dalla definitività del provvedimento di chiusura della procedura fallimentare, nell’ipotesi di esito infruttuoso.