Con Ordinanza n. 9166 del 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla prededuzione dei crediti sorti in costanza di amministrazione straordinaria.
I crediti sorti dopo la presentazione della domanda di concordato e prima della dichiarazione dello stato d’insolvenza possono essere ammessi al passivo in prededuzione, purché risulti accertato a) che gli stessi discendono da un atto legalmente compiuto, cioè da un atto di straordinaria amministrazione preventivamente autorizzato o da un atto di gestione che, seppur non autorizzato, risulti funzionale alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio, e b) che esiste un rapporto di consecuzione tra le due procedure, in quanto entrambe volte a regolare una coincidente situazione di dissesto.
A sostegno di tale affermazione, sono stati richiamati gli artt. 20 e 52 del d.lgs. n. 270 del 1999, i quali riconoscono la prededucibilità dei crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio a far data rispettivamente dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza e dall’avvio della procedura, precisandosi tuttavia che gli stessi costituiscono norme eccezionali e di stretta interpretazione, volte ad agevolare la continuazione dell’attività dell’impresa, che, in quanto dettate in deroga ai principi generali di cui agli artt. 2740 e 2741 cod. civ., possono trovare applicazione soltanto alle fattispecie che presentino i requisiti teleologici e cronologici indicati.
Ai fini del riconoscimento della prededuzione, si è quindi ritenuto insufficiente il mero riferimento all’art. 161, settimo comma, della legge fall., osservandosi da un lato che, ai sensi di tale disposizione, sono prededucibili ai sensi dell’art. 111 della legge fall. soltanto i crediti di terzi scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco, e dall’altro che il carattere prededucibile dei crediti scaturenti da tali atti può essere fatto valere nella procedura di amministrazione straordinaria solo in presenza di un rapporto di consecuzione fra la procedura concordataria in cui è sorto e quella successiva di amministrazione straordinaria.
E’ proprio la consecuzione tra le due procedure a giustificare il riconoscimento della prededuzione ai crediti in questione, indipendentemente dal subingresso del commissario straordinario nel relativo contratto, trattandosi di un fenomeno generalissimo, consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nell’art. 69-bis della legge fall. una sua particolare disciplina per l’ipotesi in cui si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale: esso funge da elemento di congiunzione tra procedure distinte, e consente di traslare dall’una all’altra la precedenza procedimentale in cui consiste la prededuzione, facendo in modo che la stessa valga non solo nell’ambito procedurale in cui è maturata, ma anche in quello che al primo sia conseguito.
Irrilevante, ai fini dell’operatività di tale trasferimento, deve considerarsi (anche alla luce dell’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 22, comma settimo, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, della norma d’interpretazione autentica dettata dall’art. 11, comma 3-quater, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145) la circostanza che la domanda di concordato con riserva sia stata dichiarata inammissibile, dal momento che il requisito della consecuzione delle procedure dipende esclusivamente dalla mancanza di discontinuità dell’insolvenza
L’art. 161 della legge fall., nel consentire al debitore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui al secondo ed al terzo comma entro un termine fissato dal giudice, attribuisce infatti ai crediti sorti per effetto degli atti compiuti dal debitore dopo il deposito del ricorso e fino all’emissione del decreto di cui all’art. 163 il carattere della prededucibilità ai sensi dell’art. 111, secondo comma, della legge fall., senza richiedere che il debitore abbia poi effettivamente formulato un piano concordatario, ma limitandosi ad esigere che tratti di crediti derivanti da atti «legalmente compiuti», per tali dovendosi intendere, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previamente autorizzati dal tribunale, anche gli atti di gestione dell’impresa compiuti senza autorizzazione ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del suo patrimonio.