La Cassazione, con ordinanza n. 35305 pubblicata il 18 dicembre 2023 (Pres. Cristiano, Rel. Perrino) si è pronunciata sull’opponibilità, in compensazione, di crediti maturati dalla società prima di essere sottoposta ad amministrazione straordinaria, a contro crediti successivamente sorti, nel corso della procedura, nei confronti dell’impresa in amministrazione straordinaria medesima.
È stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all’apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell’amministrazione straordinaria per l’effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l‘apertura della procedura”.
Gli Ermellini hanno cassato con rinvio il decreto del giudice che, in sede di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, aveva ritenuto che l’art. 56 L.F. ostasse all’operatività della compensazione fra un credito vantato da un soggetto nei confronti dell’impresa insolvente e quello maturato nei suoi confronti dall’impresa in bonis, “per difetto del requisito dell’identità soggettiva di una delle due parti del rapporto”, essendo consentita la compensazione solo ove le “contrapposte posizioni obbligatorie (…) rinvengano reciprocamente il proprio fatto genetico o in epoca anteriore o in epoca posteriore all’apertura della procedura concorsuale”.
Al contrario, la Cassazione ha escluso che l’istituto della compensazione fallimentare ex art. 56 L.F. venga in rilievo nel caso di specie, riferendosi al solo creditore che propone istanza di insinuazione al passivo, al fine di evitare, per ragioni di equità, che questi sia costretto ad “adempiere integralmente la propria obbligazione, ricevendone la controprestazione in moneta fallimentare”.
Deve invece applicarsi la disciplina generale della compensazione di cui agli artt. 1241 c.c. e ss., trattandosi di un credito nei confronti della procedura di amministrazione straordinaria sorto successivamente alla sua apertura.