In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in caso di ammissione alla procedura della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del commissario straordinario di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. 50 del d. lgs. n. 270 del 1999, non è assimilabile all’esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc, sicché va ripristinata la situazione anteriore alla stipula del contratto preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell’indebito e il corrispondente credito subirà gli effetti del provvedimento di ammissione alla procedura, quale debito concorsuale e non di massa, dovendo essere soddisfatto nel rispetto della par condicio creditorum.
Massima Ufficiale