La Suprema Corte afferma, con sentenza 2904/2016, che la disciplina dei rapporti pendenti, dettata in tema di amministrazione straordinaria, presuppone che questi non siano pervenuti alla loro naturale scadenza.
Non è da ritenersi, dunque, “in corso” – ex art. 50 d.l. 267/99 – il contratto di locazione finanziaria per il quale la scadenza del termine di durata impedisca di esercitare il diritto di riscatto del bene, salvo che il commissario non abbia manifestato (precedentemente alla scadenza) la volontà di avvalersene. Si deve escludere, peraltro, che il contratto rimanga in essere se – qualora la società in amministrazione straordinaria si dimostri inadempiente al pagamento dei canoni – il contraente in bonis non proceda a chiederne la risoluzione per inadempimento, operando comunque la risoluzione per scadenza naturale.