I giudici di legittimità, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, affermano che, per le procedure aperte sotto il vigore della l. 95/1979, il dies a quo di decorrenza del periodo sospetto deve essere individuato nel giorno dell’accertamento giudiziale dell’insolvenza (inteso in senso ampio): la suddetta tesi, peraltro, è stata avallata dal legislatore all’art. 49, comma 2, d.lgs. 270/1999 e non si può, secondo la Corte, ritenere superata dall’art. 6, comma 1 ter, l. 39/2004.
Le conclusioni cui giunge la Cassazione troverebbero significativo fondamento anche in ulteriori considerazioni: in primis, quando interviene l’accertamento dello stato d’insolvenza, sarebbe illogico discorrere di una presunzione, posto che ad essa, a ben vedere, si sostituisce una “certezza”, sebbene nel c.d. periodo intermedio non si sia ancora verificato uno spossessamento del debitore. Inoltre, il rischio di atti depauperativi nel predetto periodo risulta mitigato da almeno tre fattori: 1) l’esperibilità da parte del Commissario della revocatoria ordinaria; 2) l’adottabilità da parte del tribunale di provvedimenti conservativi opportuni nell’interesse dei creditori; 3) la punibilità di condotte qualificabili in termini di bancarotta post-fallimentare. Infine si consideri che, secondo i giudici di legittimità, dall’art. 200 l. fall. (applicabile analogicamente) si ricava che, se l’apertura della procedura precede l’accertamento giudiziale dell’insolvenza, il periodo sospetto decorre (inversamente rispetto al caso di specie) dalla data di emanazione del provvedimento di assoggettamento all’amministrazione straordinaria.