Il fatto: il Tribunale di Milano -accogliendo solo in parte le domande risarcitorie -condannava la Società X al risarcimento del danno in favore degli attori Y e Z,. In data successiva, la Società veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria[1].
La Corte di Appello, adita sui fatti di causa dalla Società, dichiarava improcedibili le domande di condanna avanzate dagli attori (e appellanti incidentali) Y e Z, in quanto – tenuto conto dell’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Società – l’accertamento dei crediti doveva avvenire secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. della L. Fall. (cioè, innanzitutto, proponendo con ricorso la domanda di insinuazione al passivo).
Gli attori Y e Z ricorrono in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 96, terzo comma, L. Fall. che disciplina l’ammissione (con riserva) allo stato passivo dei “crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione”.
In conformità con un precedente orientamento giurisprudenziale (Cfr. Cass. Civ. n. 17834/13, rinvenibile su italgiure.giustizia.it), la Suprema Corte interpreta estensivamente l’art. 96, terzo comma, L. Fall., il quale – quindi – trova applicazione anche nel caso in cui la sentenza, non passata in giudicato, abbia accolto, anche solo parzialmente, la pretesa del creditore.
In tale caso, dunque, è in sede di appello che si dovrà accertare l’esistenza e l’ammontare dei crediti contestati, e non in sede di formazione dello stato passivo.
Difatti, l’art. 96, terzo comma, L. Fall. costituisce una deroga al principio di cui all’art. 52 L. Fall. (secondo cui “ogni credito ..deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V”, cioè secondo quanto previsto dagli artt. 93 e ss. L. Fall.), consentendo lo svolgimento del giudizio di accertamento di un credito in una sede diversa da quella dell’accertamento del passivo.
[1] Nel caso di specie, la Società è assoggettata alla disciplina di cui al Decreto Legge n. 347/2003 (“Decreto Marzano”); la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza (art. 4, primo comma, del Decreto Marzano) determina gli effetti – in quanto compatibili – di cui al D. Lgs. n. 270/99 (Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza) il quale, a sua volta, all’art. 53, prevede che l’accertamento del passivo prosegue secondo il procedimento previsto dagli artt. 93 ss. della L. Fall.