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Giurisprudenza

Ammissibile il concordato con continuità aziendale anche in caso di affitto d’azienda

23 Novembre 2018

Cassazione Civile, Sez. I, 19 novembre 2018, n. 29742 – Pres. De Chiara, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art. 186-bis I.fall. è configurabile anche quando l’azienda sia già stata affittata o sia destinata ad esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell’ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi dell’affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d’affitto – recante, o meno, l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto dell’azienda (rispettivamente, affitto cd. ponte oppure cd. puro) – può costituire uno strumento per giungere alla cessione o al conferimento dell’azienda senza il rischio della perdita dei suoi valori intrinseci, primo tra tutti l’avviamento, che un suo arresto, anche momentaneo, rischierebbe di produrre in modo irreversibile.

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