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Giurisprudenza

Ammissibile il ricorso straordinario avverso il decreto della corte di appello che decide sull’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

9 Maggio 2017

Francesca Gaveglio, Dottoranda di ricerca in Business and social law, Università Bocconi di Milano

Cassazione Civile, Sez. Unite, 27 dicembre 2016, n. 26989 – Rel. De Chiara

Di cosa si parla in questo articolo

Il decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, richiamato dalla L. Fall., art. 182 bis, comma 5, provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ha carattere decisorio ed è pertanto soggetto, non essendo previsti altri mezzi d’impugnazione, a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

 

La pronuncia in esame trae origine dal rigetto del reclamo proposto avverso il decreto con il quale il tribunale ha negato l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f. Il provvedimento della corte d’appello è stato impugnato dalla società debitrice con ricorso straordinario in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., notificato al solo procuratore generale presso la relativa corte d’appello.

Con ordinanza interlocutoria, la prima sezione della corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite le questioni relative alla «oggettiva impugnabilità del provvedimento in esame» e alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Nella pronuncia in esame si rileva che, nelle analoghe ipotesi in cui il decreto negativo sul concordato preventivo non sia seguito dalla dichiarazione di fallimento del debitore (e dunque non impugnabile in sede di reclamo ex art. 18 l.f.), è sorto «il dubbio se la prevista forma del decreto comporti o meno, nel silenzio della legge, la non assoggettabilità del provvedimento a ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7» (nel senso della ammissibilità del ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. cfr. Cass. nn. 21860/10; 21901/2013, 2326/2014 e 14447/14; contra Cass. nn. 653/2016, 3452/15; 9998/2014). Tali ipotesi non sono oggi infrequenti, data la soppressione della dichiarazione di fallimento d’ufficio. Le medesime considerazioni si estendono al provvedimento conclusivo del procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.f.

A tale riguardo la Corte ricorda che il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. è ammesso anche avverso i provvedimenti che abbiano forma diversa dalla sentenza, purché dotati dei requisiti della decisorietà e della definitività. Affermano le Sezioni Unite che il decreto con cui la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183 l.f., provvede in senso positivo o negativo in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – avendo carattere sia decisorio, attese l’attitudine al giudicato e la struttura contenziosa del giudizio di omologazione, sia definitivo, in quanto non altrimenti impugnabile – è pertanto soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Ciononostante le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto notificato ad un soggetto privo di legittimazione passiva. Essa, infatti, non spetta al pubblico ministero, non avendo quest’ultimo il potere di impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento di cuiall’art. 182 bis l.f., bensì ai creditori per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, nonché agli altri interessati che abbiano proposto opposizione.

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