L’art. 2306 c.c. statuisce che, in una società di persone, la deliberazione di riduzione reale di capitale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, in assenza di opposizione entro questo termine dei creditori socialianteriori all’iscrizione, e prevede come uniche modalità di attuazione della riduzione il rimborso ai soci delle quote pagate e la liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti. Il rimborso richiamato dalla disposizione è quello effettuato a favore di tutti i soci e proporzionalmente alle quote di partecipazione.
Ma può ritenersi ammissibile una riduzione reale del capitale sociale di una società di persone con rimborso (totale o parziale) limitato soltanto ad uno o ad alcuni soci?
La massima n. 32 della Commissione Studi in materia societaria del Comitato Notarile Regionale della Campania ha fornito una soluzione positiva al quesito. La dottrina napoletana, difatti, ha assimilato l’operazione de qua al recesso conseguente ad una riduzione del capitale sociale, ipotesi contraria rispetto alla più comune riduzione del capitale sociale in seguito al recesso di un socio.
Le due fattispecie presentano due profili comuni: quello del perfezionamento e quello degli effetti.
In merito al momento perfezionativo, il recesso condivide con l’ipotesi della riduzione reale con rimborso soltanto ad (uno o) alcuni dei soci la necessitàdel consenso espresso dai soggetti destinatari delle somme.
Il recesso viene attuato mediante una dichiarazione di volontàespressa in via unilaterale dai soggetti recedenti, la quale, una volta giunta a conoscenza della società, comporta l’immediata surrogazione della partecipazione sociale nel suo equivalente monetario, non essendo applicabile, come sostiene gran parte della dottrina [1], il termine di opposizione di cui all’art. 2306 c.c.
Parimenti, la delibera di riduzione reale in esame necessita del consenso del soggetto da rimborsare, espresso in sede assembleare. In realtà, in questa ultima ipotesi, è essenziale il consenso di tutti i soci. Secondo il principio di paritàdi trattamento, infatti, la riduzione deve incidere su tutte le quote proporzionalmente, per cui detto principio, posto esclusivamente a tutela dei soci, può essere disatteso solo con l’unanimità dei consensi.
È chiaro che gli interessi in gioco in una riduzione non proporzionale sono sia quelli del socio ricevente il rimborso, che subisce un decremento della propria partecipazione al capitale sociale e dei diritti sociali, sia quelli del resto della compagine societaria, che così perde la possibilità di ottenere un rimborso delle proprie quote.
La dottrina notarile napoletana, pertanto, ritiene imprescindibile l’assenso sia del socio, che verrà rimborsato, sia degli altri soci, che così rinunciano ad ottenere il rimborso della partecipazione.
L’analogia tra le due fattispecie si riscontra anche sul piano degli effetti.
Difatti il recesso per l’intera partecipazione determina l’estinzione del rapporto sociale e la fuoriuscita del socio dalla compagine societaria, esattamente come il rimborso totale ad un socio in sede di riduzione reale del capitale. Le conseguenze sono le stesse anche se il recesso è esercitato solo per parte della propria quota di partecipazione. L’effetto è quello di una riduzione della propria partecipazione al capitale della società, come accade in caso di rimborso parziale in sede di riduzione reale.
Il Comitato Notarile Regionale della Campania ritiene l’operazione pienamente ammissibile, non ponendosi, inoltre, alcun rilievo in ordine alla tutela del ceto creditorio. E’ evidente che le norme sulle modalità di attuazione della riduzione reale sono dettate a tutela dei soci, per cui la scelta di tali modalità può essere rimessa all’autonomia dei soci, ma rimane sempre estranea a qualsiasi ingerenza da parte dei creditori. Per di più, il termine di cui all’art. 2306 c.c. riserva la possibilità ai creditori anteriori all’iscrizione della decisione di opporsi all’operazione, impedendo che la stessa possa essere eseguita.
La riduzione reale del capitale sociale con rimborso delle quote in modo non proporzionale alle partecipazioni detenute dai soci era giàstata ritenuta ammissibile da dottrina autorevole ante riforma con specifico riferimento alle società di capitali, sulla base di argomentazioni applicabili analogicamente anche alle società di persone [2]. La riduzione non proporzionale del capitale in una società di persone si affianca, quindi, alla riduzione reale non proporzionale in una s.p.a. e in una s.r.l., ritenute legittime dalle meno recenti massime del Comitato Triveneto dei Notai HG13 [3] e IG24 [4], nel novero delle modalità non tipizzate di attuazione della riduzione reale del capitale sociale.
[1] G. Cottino, Diritto commerciale, CEDAM, Padova, 1976, p. 427; G. Ferri, Delle società, in A. Scialoja, G. Branca (a cura di), Commentario del Codice Civile, Zanichelli, Bologna-Roma, 1968, p. 396; F. Galgano, Le società in genere. Le società di persone, Giuffrè, Milano, 1982, p. 984. Anche la massima n. 29 del Comitato Notarile Regionale della Campania prevede che “In caso di scioglimento parziale del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone (morte, recesso ed esclusione), l’eventuale riduzione del capitale sociale non rientra nella fattispecie regolata dall’art. 2306 c.c., dovendosi considerare una riduzione obbligatoria assimilabile alla riduzione per perdite”.
[2] R. Nobili, M. S. Spolidoro, La riduzione del capitale, in G.E. Colombo, G.B. Portale (diretto da), Trattato delle società per azioni, UTET, Torino, 1993, p. 240.
[3] H.G.13 – (RIDUZIONE DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE – 1° pubbl. 9/06): “È legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni azionare, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci”.
[4] I.G.24 – (RIDUZIONE DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE – 1° pubbl. 9/06): “È legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci.Il disposto dell’art. 2482 quater c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza”.