Con l’ordinanza che si segnala, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che la normativa in materia di assicurazioni r.c.auto deve essere interpretata in senso conforme al diritto dell’Unione europea (in tal senso, v. anche Cass. civ., sez. VI, 3.7.2020, n.13738) ed è giunta ad ammettere l’esperibilità dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile anche da parte del danneggiato (conducente o trasportato) che viaggiasse, al momento del sinistro, su un veicolo sprovvisto di assicurazione r.c. auto.
Secondo la Cassazione, infatti, l’inadempimento dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 122 cod. ass., riguardante la messa in circolazione di un veicolo, non incide sulla legittimazione all’esercizio dell’azione diretta di cui all’art. 144 cod. ass.
Del resto, osserva la Corte, se il legislatore avesse inteso privare il danneggiato dell’azione in ragione della mancata copertura assicurativa del veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario, avrebbe dovuto inserire expressis verbis, o comunque in modo inequivoco, nelle disposizioni dedicate all’assicurazione obbligatoria r.c.auto una siffatta, pesante sanzione, tale da determinare l’esclusione dalla certezza economica del risarcimento, che è l’origine di tale assicurazione.