Il Tribunale di Verona, con decreto depositato in data 28 luglio 2016, rep. n. 255/2016, ha omologato il concordato preventivo proposto dalla società istante, in cui si prevedeva l’inserimento, in una classe a parte, di un creditore postergato, ammettendolo quindi alla procedura.
In particolare, si è ritenuto ammissibile l’inserimento del creditore postergato sulla base di due considerazioni; innanzitutto, in ragione di un precedente orientamento della Corte di Cassazione, per cui ciò sarebbe possibile alla condizione che le maggioranze delle singole classi previste approvassero espressamente tale inserimento e sempreché questi venisse inserito in una classe a parte.
Ma anche, e soprattutto, perché, come rilevato dal Tribunale, inserendo il creditore postergato, che abbia accettato a causa della possibile contestazione, nella classe 2, è possibile ritenere prevalente la posizione transattiva emergente dal voto e quindi considerarlo, a tutti gli effetti, creditore concordatario.