L’ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e ammissione dello stesso credito per il solo capitale, perché, giustappunto, il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato.
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