La Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2022 n. 28012 (Pres. Genovese, Rel. Abete) ha affermato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento.
Il pagamento integra infatti un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca.
Ne consegue pertanto che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico.