Con Ordinanza n. 33728 del 16 novembre 2022, la Cassazione si è espressa in materia di ammissione al passivo e onere probatorio sull’anteriorità della documentazione comprovante il credito.
Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, il curatore, in sede di formazione dello stato passivo, deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione al passivo, conseguendone l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704, comma 1, cod. civ., norma che, come dimostra la sua collocazione sistematica all’interno del codice civile, regola l’efficacia dell’atto senza incidere in alcun modo sulla sua validità.
Ne discende che l’onere probatorio incombente sul creditore istante in sede di ammissione al passivo può ritenersi soddisfatto soltanto ove questi produca documentazione idonea – anche sotto il profilo dell’efficacia nei confronti della procedura concorsuale – a dimostrare la fondatezza della pretesa formulata.
L’eventuale mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio dal giudice.
Malgrado l’affermazione del collegio di merito secondo cui la prova dell’anteriorità al fallimento del credito è elemento costitutivo del diritto di partecipare al concorso non sia conforme a questi principi (e debba essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.), l’errore classificatorio compiuto dal giudice di merito è ininfluente sull’esito della decisione impugnata, per il quale rileva, invece, che il fatto impeditivo costituito dalla mancanza di data certa formi oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio.
Una simile eccezione attiene, poi, a un fatto negativo, che non abbisogna di prova, cosicché spetta alla parte che invoca l’opponibilità del credito di contrastarla.
Il che significa che la mancanza di data certa impedisce che possa essere fatta valere l’efficacia dell’atto nei confronti del curatore, stante la sua posizione di terzietà, e, di conseguenza, che possa ritenersi adeguatamente assolto l’onere probatorio incombente sul creditore di dare prova delle proprie ragioni creditorie, e non certo che rimanga a carico di chi contesta la data certa della documentazione prodotta (e tanto meno del giudice che rileva d’ufficio questo fatto impeditivo) l’onere di fornire la dimostrazione della posteriorità dell’insorgere del credito rispetto al fallimento.