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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


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Giurisprudenza

Fallimento: rivendica di cose mobili fungibili

21 Settembre 2021

Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13511 – Pres. Scaldaferri, Rel. Caradonna

Di cosa si parla in questo articolo

In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore).

Massima Ufficiale

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