Per l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi dell’art. 87 co. 2, d.P.R. n. 602 del 1973, n. 46, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il riscorso presentato da Equitalia avverso il mancato accoglimento della domanda di ammissione allo stato passivo per quei crediti sforniti della relata di notifica, ma provvisti del solo estratto di ruolo.
Il giudice di legittimità si è, dapprima, concentrato sulla distinzione tra la nozione di ruolo e di estratto di ruolo, intendendosi per il primo un vero e proprio atto amministrativo impositivo contenente “l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario”, mentre per il secondo un documento non titolare di alcuna pretesa impositiva e delineato come “un elaborato informatico formato dall’esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella”.
Malgrado sussista una differenza sostanziale tra le due nozioni, nondimeno la Corte, richiamando un precedente giurisprudenziale (Cass. 11794/2016), ha ricordato come l’estratto di ruolo sia da intendersi quale fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alle pretese creditorie intraprese nei confronti del debitore per mezzo della cartella esattoriale. Di conseguenza, postulando l’articolo 93 L.F. ai fini dell’ammissione allo stato passivo, l’allegazione dei documenti dimostrativi della pretesa creditizia, ne deriva l’idoneità dell’estratto di ruolo a comprovare l’esistenza del diritto di credito pur in difetto della relativa notifica.