In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata, può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 5 ottobre 2017, n. 23281).
Nel caso di specie la banca ricorrente non era stata ammessa allo stato passivo nei confronti del Fallimento di una società, debitrice in ragione del saldo passivo derivante da un contratto di conto corrente di cui il Tribunale aveva eccepito la mancanza di data certa, e la conseguente inopponibilità.
Assunto questo contestato dalla banca, sul presupposto che la data certa potesse desumersi dalla documentazione di successivi affidamenti sui quali era stato apposto il timbro postale.
Diversamente, il Tribunale aveva ritenuto che, ai fini della certezza della data, la banca avrebbe dovuto rispettare le condizioni indicate dalla Circolare delle Poste Italiane (n. 93/2007) ai fini della concreta operatività dell’apposizione del timbro postale.
Contraddicendo l’orientamento del Tribunale, la Corte ha ritenuto erroneo il richiamo alla Circolare delle Poste Italiane, rilevando come la prova della data certa non possa dirsi sottoposta alla sussistenza di requisiti burocratico-formali, al tal fine rilevando esclusivamente il fatto che la scrittura faccia «corpo unico» col foglio su cui è apposto il timbro.