L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Manuel Campos Sànchez-Bordona, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C-697/17, relativa all’ammissione alla fase di valutazione delle offerte (in una procedura di appalto ristretta) di un operatore coinvolto in una fusione, per incorporazione, con un altro operatore prequalificato.
Di seguito le conclusioni.
L’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in una procedura ristretta, sia ammesso alla fase di valutazione delle offerte un operatore economico che ha concluso un accordo di fusione per incorporazione con un altro operatore economico parimenti prequalificato, purché:
- detto accordo di fusione non sia stato attuato né giuridicamente né materialmente prima della fase di presentazione delle offerte; e
- i due operatori di cui trattasi non abbiano coordinato o concordato la loro condotta, nell’ambito della procedura ristretta di appalto, in modo da godere di vantaggi ingiustificati rispetto agli altri offerenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.