La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25952 del 03 ottobre 2024, si è espressa sulle facoltà del Giudice delegato relativamente all’ammissione allo stato passivo con riserva, di crediti ancora sub judice.
Delle problematiche connesse all’accertamento dello stato passivo se ne discuterà altresì nel corso del nostro prossimo webinar del 14 novembre 2024, “Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari – Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227“.
La Corte ricorda che, qualora il credito azionato con la domanda di ammissione al passivo risulti accertato con sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma in quel momento non ancora passata in giudicato, il giudice delegato lo ammette al passivo della procedura, ex art. 96, c. II, n. 3, L.F., con riserva, che è sciolta alla scadenza del termine per l’impugnazione ovvero all’esito del relativo giudizio.
L’ammissione con riserva presuppone che il curatore contesti l’esistenza del credito e/o la sua quantificazione, proponendo l’impugnazione avverso la sentenza o proseguendo nell’impugnazione già proposta dal debitore prima del fallimento.
La Corte ricorda che, in base all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la disposizione in esame, pur se dettata per l’ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal creditore, dev’essere interpretata, in coerenza con il principio della ragionevole durata del processo, in modo da includervi anche l’ipotesi del rigetto (anche solo parziale) della stessa con sentenza non ancora passata in giudicato: in tal caso, il creditore che voglia evitarne il passaggio in giudicato ed ottenere l’ammissione del proprio credito al passivo del fallimento, è tenuto a impugnarla nei confronti del curatore, il quale, a sua volta, è legittimato non solo a proporre l’impugnazione ma anche a resistervi.
La sentenza, resa nel giudizio cui è rimesso in via esclusiva il definitivo accertamento dell’an e/o del quantum (compresi gli accessori come gli interessi e le spese) del credito ammesso al passivo con riserva, spiega la sua efficacia nei confronti del fallimento tanto nel caso di rigetto delle impugnazioni proposte quanto nel caso di loro accoglimento totale o parziale.
La riserva è sciolta a norma dell’art. 113-bis L.F., il quale prevede che, quando si verifica l’evento che ha determinato l’accoglimento di una domanda con ammissione riservata, il giudice delegato, su istanza del curatore o della parte interessata (e non d’ufficio), procede alla modifica dello stato passivo con apposito decreto, disponendo la definitiva ammissione del credito (o del privilegio).
Pertanto, la Corte così interpreta tale disposizione normativa:
- se si verifica l’evento dedotto in riserva (passaggio in giudicato della sentenza extra fallimentare che ha accertato la sussistenza del credito e la relativa misura), il giudice delegato modifica lo stato passivo, disponendo che il credito debba intendersi definitivamente ammesso, con attribuzione al titolare delle somme accantonate;
- se l’evento dedotto in condizione non si verifica ed è certo che non potrà verificarsi (per il passaggio in giudicato della sentenza extra fallimentare che ha respinto la domanda di accertamento del credito), il giudice delegato esclude in via definitiva il credito dallo stato passivo e svincola le somme accantonate per altre ripartizioni.
Se questi sono i principi applicabili al caso di specie, per la Corte il motivo di impugnazione di cui al ricorso della banca è inammissibile, poiché quest’ultima, pur a fronte dell’ammissione al passivo del credito risultante dalla sentenza extra fallimentare con l’espressa riserva del giudizio d’impugnazione avverso la stessa, ha domandato il riconoscimento di interessi (come quelli di mora al tasso convenzionale) in misura eccedente rispetto a quelli accertati nel giudizio extra fallimentare pendente in sede ordinaria: sul credito ammesso con riserva il giudice delegato (e, eventualmente, il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo) può pronunciare solo per stabilire se esso debba avere collocazione chirografaria o privilegiata.