Con Decisione n. 14376 dell’8 novembre 2022, il Collegio di Coordinamento ABF, si è espresso in materia di trasparenza sui finanziamenti con ammortamento alla francese.
Di seguito la massima pronunciata dal Collegio di Coordinamento ABF:
In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell’intermediario né rende indeterminato l’oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia.
Il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che chiede all’Arbitro di accertare un difetto di trasparenza all’atto della sottoscrizione di un contratto di finanziamento con ammortamento alla francese.
Più precisamente, parte ricorrente – dopo aver premesso di non contestare la legittimità della previsione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese né di lamentare la violazione del divieto di anatocismo e/o di capitalizzazione composta – ha invece lamentato un difetto di trasparenza del contratto sotto un duplice profilo.
Da un lato, infatti parte ricorrente ha sostenuto che il termine “piano di ammortamento alla francese” non fornirebbe alcuna indicazione sulle modalità adottate per il calcolo degli interessi, in quanto tale tipologia di ammortamento si caratterizzerebbe solo per la presenza di una rata costante – affermando, più specificamente che il contratto non specificherebbe se gli interessi debbano essere calcolati con la formula dell’interesse composto o con quella dell’interesse semplice, rendendo così indeterminato il prezzo del finanziamento.
Inoltre, parte ricorrente ha lamentato che l’intermediario avrebbe utilizzato per il calcolo degli interessi la formula dell’interesse composto, che pur non essendo di per sé illegittima, risulterebbe più onerosa rispetto alla formula dell’interesse semplice.
Nel caso di specie, evidenzia il Collegio ABF, si poteva evincere chiaramente che il contratto di finanziamento oggetto del ricorso riportasse: il TAN; l’importo complessivo degli interessi dovuti; l’importo della rata costante e il TAEG.
L’art. 7 delle condizioni contrattuali prevedeva inoltre il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su sua richiesta, una tabella di ammortamento del prestito, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza.
Inoltre il contratto in questione faceva espresso riferimento all’esistenza di un piano di ammortamento alla francese e che nel modulo SECCI veniva chiaramente specificato che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo.
Da ciò deriva che, sulla base delle previsioni pattizie relative al contratto di finanziamento con ammortamento alla francese, il tasso di interesse, l’importo della rata e l’ammontare complessivo degli interessi dovuti sono univocamente e chiaramente determinati, prevedendo altresì le medesime condizioni che il cliente poteva conoscere in ogni momento – ovvero la ripartizione di ciascuna rata tra quota capitale e quota interessi richiedendo gratuitamente una tabella di ammortamento ai sensi dell’art. 7 delle richiamate condizioni contrattuali.
Secondo il Collegio ABF, dunque, ne deriva che dall’analisi della normativa primaria e secondaria non emerge alcun riferimento espresso alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata), cosicché non è possibile, sotto questo profilo, ravvisare alcun profilo di antigiuridicità del comportamento dell’intermediario in relazione alle informazioni fornite nel contratto.
Del resto, continua l’ABF, ricorsi del tutto analoghi a quello oggetto della presente decisione sono già stati esaminati in diverse occasioni dai Collegi territoriali dell’ABF che li hanno respinti rilevando – in estrema sintesi – che, da un lato la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento e la mancata esplicitazione del regime di computo degli interessi non rendono affatto indeterminato il prezzo del finanziamento e che, dall’altro lato, l’intermediario non può ritenersi gravato da un onere di informare il cliente circa la maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese offerto rispetto ad altri tipi di ammortamento che potrebbero essere presenti sul mercato.