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Giurisprudenza

Ammortamento alla francese: rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione

12 Settembre 2023

Provvedimento Prima Presidente della Cassazione 9 settembre 2023

Di cosa si parla in questo articolo

Con provvedimento del 9 settembre 2023 la Prima Presidente della Cassazione ha rinviato alle Sezioni Unite l’enunciazione di alcuni principi di diritto in materia di ammortamento alla francese.

La questione riguarda quali conseguenze derivino dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”.

In particolare, se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l’indeterminatezza o l’indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, cod. civ., nonché – stante la specialità della materia bancaria, soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) – la violazione delle norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB, che impone, sotto pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Si tratta, in particolare, di stabilire, con riguardo al piano di ammortamento alla francese, se il finanziamento sia viziato per la indeterminatezza delle condizioni pattuite, sotto differenti aspetti: l’omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, che si afferma essere prescritto dall’art. 821 cod. civ., e l’applicazione al finanziamento di un tasso effettivo differente e maggiore rispetto al TAN pattuito.

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